In linea con quanto previsto nel Decreto “Cura Italia" e a seguito della pubblicazione del regolamento attuativo da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze, è ora disponibile il modulo di domanda per richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa.
È quindi possibile compilare l’apposita modulistica e presentarla al proprio istituto di
credito per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (il cosiddetto
“Fondo Gasparrini”) gestito dalla Consap spa. Il Fondo è stato istituito presso lo stesso
ministero dell'Economia e delle Finanze e prevede la possibilità per i titolari di un mutuo fino a 250 mila euro contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
A causa pertanto della situazione emergenziale venutasi a creare per l’epidemia di Coronavirus, il fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro ed è stata ampliata la categoria di beneficiari a:
lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Restano in vigore le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già previste in precedenza per l’accesso al Fondo, e quindi cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del Codice di Procedura Civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
morte o il riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.