Raggirato dal venditore pubblica il suo tesserino su Facebook: lui non si presenta in udienza, 55enne assolto

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E' stato a processo con l'accusa di aver diffamato un venditore di un'azienda fornitrice di servizi luce e gas, per averne pubblicato su Facebook la foto, sottolineando che la persona in questione faceva firmare contratti utilizzando metodi al limite del raggiro. Un 55enne riminese, difeso dall'avvocato Dennis Gori, non dovrà pagare alcun risarcimento, a causa di un errore tecnico che ha portato all'estromissione delle parti civili dal processo: il venditore 27enne e il titolare dell'azienda. Il primo aveva suonato alla porta del 55enne, nel 2013, dicendo di essere lì per un controllo. Un espediente usato spesso dai procacciatori di contratti al fine di ottenere la firma del suo interlocutore su un nuovo contratto di fornitura di servizi. Prima che potesse lasciare l'abitazione del 55enne, quest'ultimo si accorse però di quanto accaduto e sentendosi raggirato chiese l'immediata risoluzione del contratto, ottenendola. A quel punto però il riminese decise di raccontare quanto avvenuto nella piazza virtuale di Facebook: fatta la foto al tesserino del giovane, la pubblicò, accusandolo in didascalia di utilizzare metodi non limpidi per ottenere le firme sui contratti. Un comportamento che gli costò denuncia per diffamazione, in quanto il venditore lamentava una perdita di contratti per la 'cattiva pubblicità' che il 55enne gli aveva fatto consapevolmente. Il 27enne e il suo datore di lavoro si costituirono parte civile, ma l'avvocato difensore Gori ha posto un'eccezione sull'atto di costituzione: la sede dell'azienda infatti era a Napoli, non a Pesaro come risultava dall'atto. Il giudice ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore, non ritenendo ammissibile la costituzione di parte civile. A quel punto, la mancata comparizione in giudizio del querelante ha portato a configurare la remissione tacita della querela, come sancito da una sentenza del marzo 2016 della Corte di Cassazione.

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